Scorzè (Venezia), 20 luglio 2020 | Superbonus 110% Gruppo Bortoletto: Il superbonus al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è la detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio che, attraverso il potenziamento delle detrazioni fiscali, vuole migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e contribuire al rilancio del settore edile.

Il superbonus al 110% Gruppo Bortoletto
Il superbonus del 110% è valido per:

  • Interventi di riqualificazione energetica migliorando di almeno due classi lo stato attuale dell’abitazione;
  • Interventi antisismici in zona 1, 2 e 3;
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  • Installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche;

Come possiamo aiutarvi con il superbonus 110% Gruppo Bortoletto?
Grazie alle nostre certificazioni e alla classe di esecuzione Exc3 siamo in grado di supportarvi nella messa in sicurezza degli edifici a rischio sismico, che si tratti sia di edifici singoli sia di condomini. Per questo tipo di intervento si applica il superbonus 110%.
In caso di rifacimento o manutenzione, il bonus facciate del 90% spetta anche per gli interventi di balconi ed elementi metallici (per esempio smontare o riverniciare i parapetti, cambiare gli elementi metallici della facciata).
Qualora si eseguano congiuntamente un intervento di riqualificazione energetica e antisismico, anche questi interventi rientrano nel superbonus 110% Gruppo Bortoletto e non più del 90%.

Oltre al superbonus 110% Gruppo Bortoletto, per un vademecum e le modalità di fruizione si rimanda al portale Commercialista telematico

Quali sono le modalità con cui si può accedere al Bonus?
Fruizione diretta: è necessario pagare i lavori ottenendo così una detrazione del 110% della spesa sostenuta che deve essere ripartita tra gli aventi diritto [hanno diritto ad accedere al trattamento agevolativo purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), l’inquilino o il comodatario, i soci di cooperative divise e indivise, i soci delle società semplici, gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce, il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile] e recuperata in 5 quote annuali di pari importo.

Cessione del credito: il credito corrispondente alla detrazione del 110% dei costi sostenuti da parte del contribuente ed effettivamente rimasti a suo carico può essere ceduto alle imprese esecutrici dei lavori o alle banche o ad altri intermediari finanziari. Il super sisma bonus può essere ceduto anche ad una società assicurativa ma in questo caso il contratto di cessione del credito di imposta dovrà necessariamente essere assistito da una polizza a copertura di eventi calamitosi.

Lo sconto in fattura: consente di realizzare gli interventi senza alcun pagamento. A fronte della cessione della detrazione fiscale il contribuente riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato gli interventi. L’impresa acquisisce un credito del 110% che può a sua volta cederlo a soggetti terzi, ma anche a banche e/o intermediari finanziari. Le spese per gli interventi agevolati devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e la relativa detrazione deve essere ripartita in 5 rate di pari importo. L’agevolazione può essere fruita direttamente in dichiarazione dal contribuente o, in alternativa, come si  appena avuto modo di illustrare può essere monetizzata, esercitando l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione teorica.

Superbonus 110%, spese sostenute: conta il principio di cassa
Ai sensi del comma 1 dell’art. 119, al fine di beneficiare della detrazione al 110% occorre far riferimento alle spese “sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021”. Di conseguenza, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla norma, il beneficio spetta indipendentemente dal periodo di effettuazione delle opere, che potranno conseguentemente essere avviate anche anteriormente alla data del 1° luglio 2020 e concluse successivamente al 31 dicembre 2021. Al fine di individuare il periodo agevolato non assume inoltre rilevanza la data di emissione delle fatture da parte della ditta incaricata di eseguire i lavori. Resta inteso che, anche con riferimento a lavori avviati successivamente al 1° luglio 2020, qualora risultino versati acconti anteriormente a tale data, tali pagamenti non consentiranno di beneficiare della detrazione al 110% che spetterà limitatamente ai pagamenti successivi, purché eseguiti entro il 31 dicembre 2021.

Superbonus 110%: interventi su parti comuni
Per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni condominiali, la detrazione deve essere ripartita tra i singoli condomini entro il limite della propria quota millesimale. Al di fuori dell’ipotesi di fruizione del bonus mediante sconto in fattura, nel caso dei pagamenti effettuati dal condominio rileverà la data del bonifico eseguito dall’amministratore dello stabile, indipendentemente da quella di versamento della rata addebitata al singolo condomino, purché il relativo pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono stati effettuati i pagamenti da parte dell’amministratore (cfr. Ministero dell’ Economia e  Finanze, circolare 12 maggio 2000 n. 95).